1. Sono soggetti all'applicazione della presente legge gli edifici adibiti ad uso civile definiti ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per gli edifici di cui all'articolo 1, è obbligatoria la verifica della necessità di installazione di un impianto di protezione contro le scariche atmosferiche, secondo la normativa specifica emanata dal Comitato elettrotecnico italiano (CEI), da parte di soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 108 e in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 109 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per gli edifici di cui all'articolo 1, che non possono essere considerati autoprotetti dalle scariche atmosferiche secondo la normativa specifica emanata dal CEI, sono obbligatorie la progettazione e l'installazione di idonei sistemi di protezione da parte di soggetti abilitati ai sensi del comma 1 del presente articolo.
3. Tutti gli edifici di cui all'articolo 1 esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere sottoposti a verifica, al fine di accertare la necessità di installazione di un impianto di protezione
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con proprie deliberazioni, adotta il regolamento delle attività di accertamento della protezione contro le scariche atmosferiche.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, e successive modificazioni, le modifiche necessarie ad adeguarlo alle disposizioni della presente legge.